venerdì 24 ottobre 2008

Decreto Gelmini*: articoli 16 e 66 della legge 133. Quelli che gli studenti universitari vorrebbero abrogare

Art. 16.Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art.66 Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

*Presunto decreto Gelmini: in realtà la 133 è legge Tremonti. Vedi i commenti.

9 commenti:

maurom ha detto...

Chiedo scusa ai lettori del mio blog perché, nel suusseguirsi di proteste e dichiarazioni, ho confuso la legge Tremonti (della quale ho citato i due articoli contestati) con il decreto Gelmini.

E'curioso e singolare che gli universitari abbiano cominciato a contestare la Gelmini per un provvidimento di Tremonti pubblicato in agosto.
Per la precisione:
la legge 6.8.2008, n. 133 - di conversione del decreto-legge 25.6.2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» - ed il testo coordinato dei due provvedimenti legislativi sono pubblicati nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.8.2008.

Anonimo ha detto...

Forse non è chiaro che gli studenti protestano contro i tagli dei fondi dell'Università previsti dalla Finanziaria 2009. Forse, per la verità, non è chiaro nemmeno a loro. ma questi tagli ci saranno, è scritto nero su bianco. In ogni caso,l non riesco ad essere totalmente in disaccordo con Tremonti, per una volta :-)
L'Università è un intollerabile luogo di spreco di risorse pubbliche e di vergognosi priivilegi, a cominciare dagli stipendi del personale.
Non c'è quasi un'Università che non abbbia una situazione di pesante deficit per non aver controllato e usato i fondi con responsabilità e parsimonia. Su questa assenza totale di controlloo, sulla malversazione bisognerebbe intervenire. magari non dimezzando a livello legislativo le pene per chi si macchia di questi reati.

Saluti,
Irene

Anonimo ha detto...

Credo che sarebbe più sensato scioperare contro le amministrazioni universitarie che contro il Governo. D'altra parte l'università è divenata un rifugio per molti neo laureati che vengono adibiti agli incarichi più strani e vari. Le amministrazioni delle uni sperperano denari pubblici in stipendi (ragazzi il 90% dei fondi statali in stipendi!!). Almeno l'idea di sponsor per le fondazioni dovrebbe garantire una ricerca orientata a determinati settori di interesse per le aziende che sponsorizzano. In questo modo si eviterebbero anche le ricerche "sul cane e l'asino" o le tesi da 50000 euro in filosofia!si insomma abbiamo capito che c'è molto da fare, Tremonti lo sa e Gelmini deve agire: suggerirei alla signora ministro di non fare tutto da sola, d'altra parte siamo i primi a volere che qualcosa cambi!
Bisogna agire con calma e non con decreti improvvisi!
buon lavoro a tutti

Francy

Anonimo ha detto...

Ma stiamo scherzando???Io apponggio in pieno lo sciopero, innanzi tutto perchè verranno eliminati tantissimi posti di lavoro, cosa ke in un periodo come questo di crisi economica non è proprio il massimo per le persone con una famiglia da mantenere. Secondo, far diventare le scuole pubbliche fondazioni significherebbe che lo "sponsor" vorrebbe sicuramente una materia di specializzazione per ciò ke egli produce (es: se un'industria chimica "sponsirizza la scuola, in cambio vorrà lo studio di materie ke permettano agli studenti di lavorare nella sua fabbrica), inoltre se il figlio dello sponsor frequenterà la suddetta scuola verrà giudicato come un qualsiasi studente, anche a rischio di perdere i fondi???? Non credo proprio. Gli insegnanti delle scuole superiori hanno deciso di attuare diversi metodi contro la ; ormai legge, gelmini 1 cancellare tutte le uscite/viaggi scolastici a discapito del turismo scolastico, che come è noto è una grossa entrata. 2 non cambiare i libri di testo a discapito delle case editrici e via dicendo. 3 se ciò non bastasse arriveranno fino all'astenersi dagli scrutini.
Qualcosa che non va c'è, sono d'accordo, ma non si può far gravare tutto il pesso sulle spalle di poveri studenti o insegnanti ed ancor di + su genitori costretti ad aprire un mutuo per garantire un'istruzione (magari neppure adeguata) ai proprio figli.
Vicky

maurom ha detto...

Non vedo cosa ci sia di male nel garantire un posto di lavoro da parte di uno dei tanti eventuali sponsor.

Anonimo ha detto...

sono studentessa del politecnico, pago la retta della fascia piu' alta e sono al 5 anno. sono schifata dalla disorganizzazione, dai professori che non si presentano mai a lezione e agli esami, al loro poco interesse per la loro professione e al loro inesistente rispetto per gli studenti. sarebbero tutti da licenziare e assumere gente che lavora davvero e che DAVVERO offra un servizio intelligente agli studenti. io sono d'accordo con il decreto, per la scuola elementare fa solo cose positive (voto in condotta, educazione civica, TAGLI ALLE SPESE PER I LIBRI ecc...)e per l'università c'è chiaramente scritto all'inizio dell'articolo che gli studenti vogliono abrogare, che : "La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze." quindi al massimo SCIOPERATE CONTRO LA VOSTRA UNIVERSITA' E CONTRO IL VOSTRO SENATO ACCADEMICO SE DOVESTE TRASFORMARVI IN FONDAZIONI, NON CONTRO LA GELMINI!!!!!!
forse non avete capito cosa dice il D.L.!!!

Anonimo ha detto...

good start

Anonimo ha detto...

imparato molto

Anonimo ha detto...

imparato molto